L’Agenzia delle entrate, grazie a un chiarimento richiesto da un cittadino italiano attualmente residente in Italia ma che ha lavorato e vissuto in Germania e che quindi percepisce una pensione tedesca, ha chiarito che la quota di pensione di sicurezza sociale percepita, che in Germania è dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca, lo è anche per il fisco italiano.
Al fine del riconoscimento dell’importo esente bisogna essere in possesso di una certificazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria tedesca (Finanzamt Neubrandenburg RIA) con la quale si attesta la decorrenza della pensione e la relativa quota esente.
Tale certificazione richiama la norma del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, secondo la quale l’imposta sui redditi italiana deve essere applicata solo sull’importo tassato in Germania. La medesima convenzione prevede infatti che, con riferimento alle pensioni di sicurezza sociale (ovvero quelle oggetto del chiarimento chiesto) corrisposte a un cittadino italiano residente in Italia, la tassazione deve avvenire nel paese di residenza cioè in Italia ma, per i contribuenti che hanno risieduto in Germania, l’imposta italiana può essere calcolata soltanto sull’importo tassato nello stato tedesco.
La certificazione dell’Amministrazione finanziaria tedesca deve essere consegnata al CAAF in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi contestualmente alla documentazione che attesta l’importo percepito della medesima pensione.
Tale documento ha validità illimitata, quindi non viene rilasciato tutti gli anni ma va conservato a cura del contribuente e portato ogni anno in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi.