L’Agenzia delle Entrate ha introdotto con il provvedimento Prot. N. 277710/2026 del 12 ottobre 2026 nuovi criteri per individuare i contribuenti che non svolgono attività economiche da più di tre anni e nuove modalità di comunicazione preventiva da parte delle Entrate.
Individuazione delle partite IVA inattive
Una delle principali novità riguarda la possibilità di basare i controlli non solo sulle informazioni già presenti in Anagrafe tributaria, ma anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti.
Comunicazioni preventive attraverso domicili digitale e il Cassetto fiscale
Il provvedimento aggiorna le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva di chiusura. L’avviso sarà inviato: tramite Domicilio digitale (PEC) o Raccomandata A/R (solo se il domicilio digitale non è disponibile o attivo) o Cassetto fiscale (nella sezione “L’Agenzia scrive”, con notifica anche su App IO per le persone fisiche).
Chiusura dopo sessanta giorni: come può essere contestata dal contribuente
Un ulteriore intervento riguarda la tempistica della procedura Il provvedimento stabilisce inoltre a partire da quando la cessazione sarà effettiva. La chiusura d’ufficio diventa effettiva dopo 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (o dalla sua messa a disposizione nell’area riservata, in caso di mancata consegna). Entro questo termine di 60 giorni, il contribuente può presentare chiarimenti e prove della propria attività presso un qualsiasi ufficio territoriale per bloccare la procedura.
Riattivazione della partita IVA anche dopo la chiusura
Tra le novità più rilevanti segnaliamo, inoltre, la possibilità di chiedere la riattivazione delle partite IVA già chiuse d’ufficio. Se l’Agenzia accetta la documentazione, la partita IVA viene riaperta. La riattivazione ha effetto retroattivo, eliminando qualsiasi interruzione temporale dall’inizio della sua apertura originale.